TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO
CAPO II - Consiglio dell'Unione
Art. 11
Composizione del Consiglio
- Il Consiglio dell'Unione è composto dai sindaci e da due consiglieri comunali O ASSESSORI dei comuni partecipanti. Ai Sindaci è data facoltà di delegare un consigliere comunale, O UN COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE, sia in via temporanea che in via permanente salvo possibilità di revoca. Al consigliere O AL COMPONENTE DELLA GIUNTA delegato in via permanente può essere conferito ogni incarico e ruolo che il presente Statuto contempla per membri del Consiglio dell'Unione
- Ciascun consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza garantendo la rappresentanza delle minoranze;
- Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
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