TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO II - Consiglio dell'Unione


Art. 11

Composizione del Consiglio

  1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai sindaci e da due consiglieri comunali O ASSESSORI dei comuni partecipanti. Ai Sindaci è data facoltà di delegare un consigliere comunale, O UN COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE, sia in via temporanea che in via permanente salvo possibilità di revoca. Al consigliere O AL COMPONENTE DELLA GIUNTA delegato in via permanente può essere conferito ogni incarico e ruolo che il presente Statuto contempla per membri del Consiglio dell'Unione

  2. Ciascun consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza garantendo la rappresentanza delle minoranze;

  3. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.