TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO II - Consiglio dell'Unione


Art. 12

Competenze

  1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico- amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto;

  2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi;

  3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di Indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente;

  4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di Indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3;

  5. Il Consiglio dell'Unione elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio che esercita le funzioni che per legge gli sono attribuite. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione.