TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO II - Consiglio dell'Unione


Art. 14

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

  1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risolutrice;

  2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell' Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;

  3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere appena divenute efficaci;

  4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione;

  5. Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio Comunale, in Gruppo Consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso consiglio Comunale con altro componente.