TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO III - Presidente e la Giunta dell'Unione


Art. 15

Elezione del Presidente

  1. Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal sindaco del Comune con popolazione maggiore il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono;

  2. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dai componenti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il sindaco del comune con popolazione maggiore.