TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO III - Presidente e la Giunta dell'Unione


Art. 16

Composizione e nomina della Giunta

  1. La Giunta è composta da 6 assessori, tra cui un vice presidente;

  2. Il vice presidente e gli assessori sono nominati dal Presidente che li sceglie tra i componenti del Consiglio dell'Unione;

  3. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.