TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO III - Presidente e la Giunta dell'Unione


Art. 17

Il Presidente

  1. Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.