TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO
CAPO III - Presidente e la Giunta dell'Unione
Art. 17
Il Presidente
- Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
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