TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO III - Presidente e la Giunta dell'Unione


Art. 18

Il Vice Presidente

  1. Il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge;

  2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del vice-presidente, le funzioni di Presidente sono esercitate dall'assessore più anziano di età.