TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO
CAPO III - Presidente e la Giunta dell'Unione
Art. 18
Il Vice Presidente
- Il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge;
- In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del vice-presidente, le funzioni di Presidente sono esercitate dall'assessore più anziano di età.
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