TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO III - Presidente e la Giunta dell'Unione


Art. 19

La Giunta

  1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generale adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività;

  2. Il Presidente affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;

  3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.