TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2

Finalità

  1. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità;

  2. L'Unione di Comuni dell'Alta Sabina, secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle autonomie locali, delle leggi sulle autonomie locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato;

  3. L'Unione di Comuni dell'Alta Sabina, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi ne promuove lo sviluppo;

  4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Rieti, della Regione Lazio, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione;

  5. L'Unione coincide, di norma, con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata.