TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO
CAPO III - Presidente e la Giunta dell'Unione
Art. 20
Dimissioni e revoca della carica di Assessore
- Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione;
- Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al consiglio.
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