TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO III - Presidente e la Giunta dell'Unione


Art. 21

Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di presidente

  1. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata a sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione;

  2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;

  3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di presidente dell'unione e del consiglio;

  4. Ogni causa di cessazione della carica di presidente dell'unione determina la cessazione della giunta;

  5. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.