TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26

Direzione dell'organizzazione

  1. Il Presidente dell'Unione, previo parere favorevole della giunta, può nominare un direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal quale è stato nominato.
    Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento nell'ordinamento degli uffici dei servizi. Il Presidente può attribuire la funzione di direttore al segretario dell'Unione.