TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 28

Principi della partecipazione

  1. L'Unione di Comuni dell'Alta Sabina garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento;

  2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione;

  3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività:

  4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.