TITOLO VI - FINANZA E COMPATIBILITA'

Art. 30

Bilancio e programmazione finanziaria

  1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale;

  2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.