TITOLO VI - FINANZA E COMPATIBILITA'
Art. 30
Bilancio e programmazione finanziaria
- L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale;
- Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
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