TITOLO VI - FINANZA E COMPATIBILITA'
Art. 32
Revisione economica e finanziaria
- Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei comuni partecipanti.
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