TITOLO VI - FINANZA E COMPATIBILITA'

Art. 32

Revisione economica e finanziaria

  1. Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei comuni partecipanti.