TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - Norme Transitorie


Art. 34

Atti regolamentari

  1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il consiglio può deliberare, su proposta della giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei comuni che costituiscono l'unione.