TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - Norme Transitorie


Art. 37

Fondo Spese

  1. Per la gestione dell'esercizio corrente i comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata dal numero degli abitanti di ogni singolo comune. Il consiglio dell'unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno 2000. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.