TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO II - Norme Finali


Art. 38

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

  1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali;

  2. Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.