TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 4

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

  1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi;

  2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
    Gli Organi dell'Unione hanno cura di provvedere che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.