TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO II - Norme Finali
Art. 40
Conferenza dei sindaci
- Il consiglio dell'Unione con proprio atto deliberativo può costituire la conferenza ai sindaci;
- La conferenza dei sindaci è organo dell'Unione ed è presieduta da un Presidente eletto dalla Conferenza. Il Presidente dell'Unione può chiederne la convocazione per acquisire pareri sulle attività. L'attivazione della Conferenza dei Sindaci non dovrà comportare alcun onere finanziario.
- Ad essa, oltre a quanto previsto dalle leggi, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze. Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.
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