TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO II - Norme Finali


Art. 40

Conferenza dei sindaci

  1. Il consiglio dell'Unione con proprio atto deliberativo può costituire la conferenza ai sindaci;

  2. La conferenza dei sindaci è organo dell'Unione ed è presieduta da un Presidente eletto dalla Conferenza. Il Presidente dell'Unione può chiederne la convocazione per acquisire pareri sulle attività. L'attivazione della Conferenza dei Sindaci non dovrà comportare alcun onere finanziario.

  3. Ad essa, oltre a quanto previsto dalle leggi, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze. Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.