TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 7

Recesso

  1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie;

  2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;

  3. In caso di recesso da parte di alcuni fra i comuni che l'hanno costituita, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con determinazione dal Comune interessato e salvi i diritti dei terzi:

    1. all'Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei comuni receduti, in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 24 della legge 142/90;

    2. ai singoli comuni che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente, o da specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o dei singoli servizi;

  4. In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli comuni, secondo le modalità indicate alla lettera b);

  5. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato dal Presidente del Tribunale di Rieti.