TITOLO II - COMPETENZE
Art. 8
Oggetto
- I comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente statuto l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici;
- E' attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
- coordinamento nei settori della sicurezza del lavoro e della protezione civile;
- polizia municipale;
- servizi sociali;
- trasporto locale e Scolastico;
- mensa scolastica;
- servizi cimiteriali;
- retribuzione, formazione e aggiornamento del personale;
- contrattazione decentrata;
- rifiuti solidi urbani;
- sportello unico per le attività produttive;
- gestione dei servizi catastali;
- gestione di appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più comuni e/o dell'Unione;
- Commercio;
- Informatizzazione;
- servizi ambientali;
- anagrafe;
- servizi culturali;
- L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell'unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai comuni;
- I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 2 ed al successivo art. 9 sono adottati dalle singole giunte comunali.
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