TITOLO II - COMPETENZE

Art. 8

Oggetto

  1. I comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente statuto l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici;

  2. E' attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

    1. coordinamento nei settori della sicurezza del lavoro e della protezione civile;

    2. polizia municipale;

    3. servizi sociali;

    4. trasporto locale e Scolastico;

    5. mensa scolastica;

    6. servizi cimiteriali;

    7. retribuzione, formazione e aggiornamento del personale;

    8. contrattazione decentrata;

    9. rifiuti solidi urbani;

    10. sportello unico per le attività produttive;

    11. gestione dei servizi catastali;

    12. gestione di appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse congiunto di più comuni e/o dell'Unione;

    13. Commercio;

    14. Informatizzazione;

    15. servizi ambientali;

    16. anagrafe;

    17. servizi culturali;


  3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo diverse specificazioni, il subentro dell'unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai comuni;

  4. I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 2 ed al successivo art. 9 sono adottati dalle singole giunte comunali.